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Regolamento

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

Approvato dal Consiglio Generale del 30 Gennaio 2020

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE STATUTO NAZIONALE

FEDERAZIONE CISL UNIVERSITÀ

PARTE I
NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI ISCRITTI E DEI DIRIGENTI

CAPITOLO I ISCRIZIONE E TESSERAMENTO

ART. 1 – Domanda di iscrizione
La domanda di iscrizione alla Federazione CISL Università per il tramite del FSUR dev’essere sottoscritta dall'interessato e presentata, anche tramite la SAS d’appartenenza ove esistente, alla Segreteria della Federazione Provinciale o Area Metropolitana, e ove attivate alla Segreteria della Struttura Regionalizzata, che entro 30 giorni dovrà ratificarne l’accettazione. I lavoratori dipendenti della Cisl e i collaboratori a tempo pieno possono iscriversi alla Federazione in qualsiasi territorio
Qualora fossero noti orientamenti o comportamenti dell'aspirante socio che contrastino con le finalità e le regole contenute nello Statuto Nazionale, detta Segreteria può respingere con motivazione la domanda di iscrizione, dandone comunicazione all'interessato. Contro la delibera di non accettazione della domanda l’aspirante socio, entro 15 giorni dalla relativa comunicazione, può ricorrere alla Segreteria Generale della Federazione Nazionale, che decide in via definitiva entro 20 giorni dalla ricezione del ricorso.
Per la gestione dell’anagrafe degli iscritti la Federazione Cisl Università a tutti i livelli utilizza, nel rispetto della normativa sulla privacy, idonei strumenti informatici propri e della Confederazione.

ART. 2 – Decorrenza iscrizione
L'iscrizione alla CISL decorre, a tutti gli effetti, dalla data di accettazione della domanda d’iscrizione e dal versamento dei relativi contributi. All’iscritta/o sarà consegnata la tessera di iscrizione dell’anno in corso. La tessera CARD va attivata dalla Segreteria della Federazione Provinciale o Area Metropolitana, e ove attivate dalla Segreteria della Struttura Regionalizzata di competenza e consegnata, anche per il tramite delle SAS ove esistenti, all’iscritto entro 30 giorni dal ricevimento della stessa da parte della UST e delle USR Regionalizzate di riferimento. Stessa procedura va adottata per i Referenti in assenza di struttura provinciale, previa comunicazione delle Segreterie Regionali alle UST e alle USR Regionalizzate.

ART. 3 – Espulsione
La qualifica di iscritto, oltre che per le motivazioni previste dall’art. 4 dello Statuto Nazionale, si perde anche per comportamenti contrari alle regole associative. I soci espulsi dall’Organizzazione, trascorso 1 anno dal provvedimento, possono inoltrare domanda di riammissione al Comitato Direttivo della struttura Provinciale o Area Metropolitana competente per territorio. La richiesta di riammissione si considera accettata quando sia votata dai 2/3 dei componenti il Comitato Direttivo e sia ratificata a maggioranza semplice dal Consiglio Generale della struttura Provinciale o Area Metropolitana di competenza. I soci espulsi che ricoprivano cariche direttive associative dovranno inoltrare domanda di riammissione al Comitato Direttivo della Federazione a cui erano iscritti al momento dell’espulsione.

CAPITOLO II
LE INCOMPATIBILITÀ FUNZIONALI

ART. 4 – Incarico di Segreteria
A norma dell’art.5 dello Statuto Nazionale della Federazione per le incompatibilità funzionali vengono recepite le disposizioni previste dallo Statuto Cisl e dal Regolamento applicativo  del  medesimo  Statuto  Confederale vigente. Sono incompatibili con incarichi di componente di Segreteria Nazionale di Federazione le cariche di componente di Segreteria di Federazione  Regionale e di Componente di Segreteria di Federazione Provinciale o Area Metropolitana.

ART. 5 – Incarico di Segretario Generale, Segretario Generale Aggiunto e componenti di Segreteria
Sono incompatibili:
. gli incarichi di Segretario Generale e Segretario Generale Aggiunto con gli incarichi in Organismi esecutivi o direttivi (Consigli di Amministrazione, Comitati di Controllo, ecc.) di Enti, Associazioni o Società, anche se collaterali alla CISL, e di Enti o Società pubbliche dove sia prevista per legge la presenza di una rappresentanza sindacale;
. gli incarichi di Componente di Segreteria con gli incarichi di Legale Rappresentante titolare o con eventuale funzione supplente (Presidente, Vicepresidente, Amministratore Delegato, ecc.) di Enti, Associazioni o Società, anche se collaterali alla CISL, o di Enti o Società pubbliche dove sia prevista per legge la presenza di una rappresentanza sindacale. Nel caso di associazioni collaterali alla CISL, la norma di cui al presente comma può non applicarsi per il periodo di due anni a decorrere dalla costituzione dell’associazione. Sono inoltre incompatibili gli incarichi di Segreteria a tutti i livelli con incarichi manageriali o di Componente dei Consigli di Amministrazione comunque denominati o dei Collegi dei Sindaci di Enti, Società o Associazioni, comprese le Società Cooperative, non collaterali alla CISL, che svolgano attività economiche avendo alle proprie dipendenze lavoratori o soci lavoratori o collaboratori comunque denominati. A tale norma è possibile derogare nei casi in cui il dirigente sindaca e rivesta la qualità di socio assegnatario in una cooperativa di abitazione. Sono esclusi dal regime delle incompatibilità gli Organismi delle Università, dei Consorzi Universitari e delle Fondazioni Universitarie a cui si accede tramite consultazione elettorale. Tale situazione può essere rappresentata da qualsiasi iscritto mediante ricorso al Collegio dei Probiviri che decide ai sensi della procedura ordinaria stabilita dal presente Regolamento. ART. 6 – Identificazione Associazioni confliggenti attività sindacale Fatto salvo quanto previsto in merito dal Regolamento Confederale, l'identificazione delle Associazioni che svolgano attività sindacale in conflitto con quelle istituzionali proprie della CISL viene attribuita al giudizio politico del Consiglio Generale che indicherà, a maggioranza dei 2/3 dei votanti, i casi di incompatibilità in materia. Spetta alla Segreteria della Federazione Nazionale, anche in presenza di specifico e motivato ricorso da inviare alla stessa, sottoporre alla decisione del Consiglio Generale il giudizio di incompatibilità, limitatamente allo svolgimento delle attività dirigenziali, di soci iscritti in altre associazioni che svolgano attività interferenti e che si pongano in conflitto con quelle istituzionali della Cisl. 
. i soci dimissionari o decaduti da cariche sindacali per le incompatibilità previste dal citato articolo 18 dello Statuto Confederale possono essere rieletti a cariche sindacali alla scadenza dei periodi di tempo appresso indicati:
. a) dopo 1 anno dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello non superiore a quello territoriale;
. b) dopo 2 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato a livello regionale;
. c) dopo 3 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello superiore al regionale.

ART. 6 – Identificazione Associazioni confliggenti attività̀ sindacale
Fatto salvo quanto previsto in merito dal Regolamento Confederale, l'identificazione delle Associazioni che svolgano attività̀ sindacale in conflitto con quelle istituzionali proprie della CISL viene attribuita al giudizio politico del Consiglio Generale che indicherà̀ , a maggioranza dei 2/3 dei votanti, i casi di incompatibilità̀ in materia.
Spetta alla Segreteria della Federazione Nazionale, anche in presenza di specifico e motivato ricorso da inviare alla stessa, sottoporre alla decisione del Consiglio Generale il giudizio di incompatibilità̀, limitatamente allo svolgimento delle attività̀ dirigenziali, di soci iscritti in altre associazioni che svolgano attività̀ interferenti e che si pongano in conflitto con quelle istituzionali della Cisl.

ART. 7 – Opzione per incompatibilità̀
Chi viene eletto a cariche sindacali tra loro incompatibili deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da farsi entro 15 giorni dall'elezione alla carica successiva, pena la decadenza da quest'ultima.
Chi viene eletto a cariche di partito incompatibili con la carica sindacale di cui all'articolo 18 dello Statuto Confederale deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da farsi entro 15 giorni dall’elezione, pena la decadenza dalla carica sindacale.
2. candidato alle Assemblee e Consigli di cui al medesimo articolo 18 dello Statuto Confederale decade dalle cariche sindacali eventualmente ricoperte. Il Comitato Esecutivo della Federazione, sentita la Segreteria Nazionale, è competente a concedere ai dirigenti sindacali autorizzazione ad assumere o a conservare incarichi non derivanti da designazione sindacale. I dirigenti che abbiano assunto incarichi senza l’autorizzazione del Comitato Esecutivo della Federazione decadono dalle cariche sindacali.

I soci dimissionari o decaduti da cariche sindacali per le incompatibilità̀ previste dal citato articolo 18 dello Statuto Confederale possono essere rieletti a cariche sindacali alla scadenza dei periodi di tempo appresso indicati:
1. dopo 1 anno dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se
questo è stato esercitato ad un livello non superiore a quello territoriale;
2. dopo 2 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se
questo è stato esercitato a livello regionale;
3. dopo 3 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se
questo è stato esercitato ad un livello superiore al regionale.

ART. 8 – Sostituzione dirigenti decaduti
Le decadenze, contemplate nel presente Regolamento e negli artt. 12 e 13 del Regolamento applicativo dello Statuto Confederale, operano automaticamente e le iniziative per la sostituzione dei dirigenti decaduti vanno assunte dalle Segreterie competenti per territorio entro il termine di 30 giorni  dall’accertamento della decadenza. A tal fine dette Segreterie comunicano tempestivamente all’interessato l’avvenuta decadenza diffidandolo dal compiere atti in nome e per conto della Federazione.

CAPITOLO III
DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI DELLA FEDERAZIONE

ART. 9 – Designazione
Il Comitato Esecutivo Nazionale è competente a designare i rappresentanti della Federazione in Enti, Associazioni e/o società ove è prevista, per legge o per regolamento, la rappresentanza sindacale, tenendo presente l'esigenza di assicurare:
. a) la piena autonomia della Federazione;
. b) un elevato grado di competenza e professionalità;
. c) l’impegno primario correlato all’eventuale incarico già ricoperto nella Federazione.

ART. 10 – Impegno dei designati
Coloro che sono investiti di rappresentanza sindacale ai sensi dell’art. 9 relazionano periodicamente alla Segreteria Nazionale in ordine alla natura dell'attività svolta seguendo le linee di indirizzo della Federazione; segnalano tempestivamente i problemi interessanti l'Organizzazione Sindacale. Il mancato adempimento di tali impegni viene segnalato dalla Segreteria Nazionale al Comitato Esecutivo, anche ai fini dell'eventuale revoca del mandato.

PARTE II
FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI STATUTARI

CAPITOLO IV
VALIDITÀ DELLE SEDUTE E VOTAZIONI

ART. 11 – Validità sedute
Per a validità delle sedute e delle deliberazioni degli Organismi a tutti i livelli della Federazione, è necessario che all'inizio dei lavori ed al momento delle votazioni siano presenti almeno la metà più uno dei componenti ad eccezione di quelle per le quali si prevede una maggioranza qualificata.

ART. 12 – Modalità delle votazioni
Le votazioni negli Organismi avvengono per alzata di mano, oppure, su richiesta scritta di almeno il 5% dei componenti, per appello nominale. Le votazioni per le elezioni alle cariche avvengono a scrutinio segreto, fatto salvo quanto previsto dal successivo art.13.

ART. 13 – Votazioni elezioni cariche
Nelle votazioni non congressuali per le elezioni delle cariche Statutarie e per la designazione di rappresentanti ai vari livelli ogni elettore può esprimere al massimo tanti voti quanti sono gli eleggibili.
Il Segretario Generale e i componenti l'Organismo che esercita l’elettorato passivo possono fare proposte sulla composizione degli Organismi  da eleggere. Le elezioni avvengono di norma su scheda bianca. Per le elezioni dei Comitati Esecutivi od Organismi similari, con il voto favorevole di 2/3 dei votanti, si può procedere ad una semplificazione procedurale indicando sulla scheda elettorale la proposta del Segretario Generale in carica, fermo restando la possibilità di aggiungere o sostituire i nomi indicati da parte degli elettori.
Quando non esistono indicazioni statutarie vincolanti ogni iscritto è eleggibile senza obbligo di presentazione formale della candidatura.

ART. 14 – Proclamazione degli eletti
Nelle elezioni vengono proclamati eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti. A parità di voti viene proclamato eletto il più anziano di iscrizione alla CISL e a parità di iscrizione alla CISL, il più anziano di età. Qualora non esistesse la documentazione utile ad individuare la data d’iscrizione alla CISL viene ripetuta la votazione esclusivamente riferita ai candidati in ballottaggio.

CAPITOLO V DIMISSIONI DAGLI ORGANISMI

ART. 15 – Dimissioni
Le dimissioni dagli Organismi Statutari, non derivanti dall'applicazione di norme di incompatibilità o decadenza statutarie o regolamentari, vanno presentate per iscritto e vanno discusse dall'Organismo, in cui è stato eletto il dimissionario, entro trenta giorni dalla data di dette dimissioni. Le dimissioni possono essere accettate o respinte e sino a tale data esse non sono esecutive. Le dimissioni del Segretario Generale a livello Nazionale, Regionale, Provinciale, Area Metropolitana, comportano obbligatoriamente le dimissioni della relativa Segreteria.

CAPITOLO VI
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI

ART. 16 – Convocazione Organismi Nazionali
Le riunioni degli Organismi Nazionali (Consiglio Generale e Comitato Esecutivo) devono essere indette, di norma, con almeno 15 giorni di preavviso, dandone comunicazione ai singoli consiglieri tramite i comuni canali di comunicazione ordinaria (postale o telematica). I consiglieri nazionali hanno l’obbligo di dare riscontro immediato alla Segreteria Nazionale dell’avvenuta ricezione della suddetta convocazione, comunicando nel contempo la partecipazione, o meno, ai lavori programmati. Analoga procedura è prevista per le riunioni degli Organismi Regionali, Provinciali, Area Metropolitana. Le assenze dalle riunioni degli Organismi Nazionali, Regionali e Provinciali devono essere giustificate per iscritto anche a mezzo posta elettronica. Le assenze ingiustificate saranno portate a conoscenza dell’Organizzazione. I componenti degli Organismi sono tenuti ad essere presenti durante tutta la sessione dei lavori provvedendo, nel caso di giustificato impedimento, a comunicarlo per iscritto alla Presidenza. La Segreteria Nazionale ha facoltà di far intervenire, alle riunioni degli Organismi Nazionali, dirigenti di strutture che non ne siano componenti, nonché operatori confederali od esperti esterni relativamente alle tematiche in discussione.

ART. 17 – Durata interventi
La durata degli interventi è limitata solo su specifica decisione degli Organismi assunta di volta in volta e su ogni singolo argomento all’ordine del giorno. La presidenza comunica all’inizio dei lavori la durata degli interventi relativi all’ordine del giorno. Per l'illustrazione delle mozioni d'ordine e delle pregiudiziali sono ammessi soltanto un intervento a favore e uno contro. Per questi interventi e per le dichiarazioni di voto sono concessi cinque minuti. I singoli componenti hanno facoltà di promuovere o di depositare in forma scritta alla Presidenza emendamenti ai documenti conclusivi.

PARTE  III ORGANISMI DELLA FEDERAZIONE

CAPITOLO VII
IL CONSIGLIO GENERALE NAZIONALE

ART. 18 – Composizione
La composizione del Consiglio Generale Nazionale è costituita secondo le modalità previste dall’art. 14 dello Statuto Nazionale di Federazione.

ART. 19 – Competenze congressuali del Consiglio Generale Nazionale
Il Consiglio Generale Nazionale, oltre alle competenze statutarie, convoca il Congresso Nazionale, emana il Regolamento per la elezione dei delegati al Congresso stesso e approva lo schema di Regolamento del Congresso Nazionale, fissando una percentuale  minima di candidate da inserire nelle liste con l’obiettivo di realizzare una effettiva presenza femminile nella composizione del Consiglio Generale pari al 30%.

ART. 20 – Componenti
Qualora un componente di diritto del Consiglio Generale Nazionale venga eletto alla carica di Segretario Nazionale, ed opti per quest’ultima carica, continuerà a far parte del Consiglio stesso sino a quando manterrà detto ruolo associativo. I componenti di diritto nel Consiglio Generale Nazionale, designati dai Consigli Regionali, possono essere revocati e sostituiti, con motivazione, durante la vigenza del mandato dalla struttura che li ha espressi. Ogni Segretario Regionale, in caso di decadenza da questa carica, viene sostituito dal Segretario Regionale subentrante. In caso di vacanza tra i componenti del Consiglio Generale questa sarà ricoperta da chi, in sede di Congresso, è risultato in graduatoria il primo dei non eletti. Il Consiglio Generale, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, ha la facoltà di integrare il numero dei componenti del Consiglio stesso, fino ad un massimo del 5%, tramite cooptazione con deliberazione adottata a maggioranza dei 2/3 dei votanti.

ART. 21 – Convocazione dopo il Congresso
Il Consiglio Generale è convocato in prima sessione per l’elezione delle cariche, di regola, entro il giorno seguente alla chiusura del Congresso e, comunque, entro 20 giorni da tale chiusura a cura dell'Ufficio di Presidenza del Congresso stesso. Il membro più anziano di età dell'Ufficio di Presidenza del Congresso presiede il Consiglio Generale sino all’elezione della Segreteria. In caso di prosecuzione dei lavori la Segreteria eletta propone l’elezione della Presidenza.

ART. 22 – Convocazione ordinaria e straordinaria
La convocazione ordinaria del Consiglio Generale prevista dall'art. 16 dello Statuto Nazionale, e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno, dev’essere effettuata almeno 15 giorni prima della data fissata, salvo che la convocazione stessa contenga esplicita motivazione di urgenza.
La convocazione straordinaria del Consiglio Generale prevista dal comma 1 del citato art. 13 dello Statuto Nazionale è effettuata dalla Segreteria Nazionale entro un mese dalla data della richiesta fatta pervenire, tramite lettera raccomandata sottoscritta, dai consiglieri richiedenti.

ART. 23 – Presidenza sessione
In apertura dei lavori di ogni sessione si elegge la Presidenza su proposta della Segreteria Nazionale. I servizi di segreteria tecnica e Organizzativa sono forniti dagli uffici della Segreteria Nazionale.

ART. 24 – Comunicazioni
La Segreteria Nazionale, nel corso dei lavori del Consiglio Generale può dare comunicazioni concernenti l’attività dell'Organizzazione non compresi nell’ordine del giorno; su  dette  comunicazioni  i  consiglieri  possono  chiedere  chiarimenti. Qualora un componente del Consiglio solleciti la discussione di un argomento non compreso tra quelli all’ordine del giorno, dovrà ottenere l'approvazione del Consiglio Generale per l’inserimento nei lavori. La Segreteria Nazionale ha facoltà di far discutere detto argomento esaurito l'ordine del giorno della sessione in corso o di iscriverlo all'ordine del giorno della sessione successiva qualora si rendesse necessaria un’istruttoria preventiva.

ART. 25 – Sfiducia
La proposta di deliberare la sfiducia agli organismi esecutivi eletti dal Consiglio Generale deve essere presentata formalmente da almeno 1/3 dei suoi componenti con richiesta di una convocazione straordinaria del Consiglio Generale a norma dell’art.16 dello Statuto Nazionale della Federazione. A detta convocazione provvede il Segretario Generale improrogabilmente entro 30 giorni dal pervenimento della richiesta, pena la decadenza dalla carica sindacale. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, alla convocazione stessa provvede il Segretario Generale della struttura di livello superiore entro e non oltre il termine tassativo di 15 giorni.

ART. 26 – Commissioni consiliari
Il Consiglio Generale, durante i suoi lavori, può costituire Commissioni per materie specifiche e gruppi di materie con funzioni istruttorie e di preparazione di proposte per le decisioni del Consiglio Generale. Su proposta della Segreteria, il Consiglio Generale nomina al suo interno le suddette Commissioni, che possono essere integrate con la partecipazione consultiva di dirigenti o esperti sulle materie in esame. Per la Presidenza e le modalità di lavoro valgono le stesse norme che regolano l’attività del Consiglio Generale. In aggiunta al numero di convocazioni ordinarie statutariamente previste, il Consiglio General sarà altresì convocato una volta all’anno per trattare i temi internazionali. Sulle materie di propria competenza per le quali il Consiglio Generale ha delegato alle Commissioni potestà decisionali, le stesse Commissioni adottano decisioni a maggioranza assoluta. A richiesta di 1/3 dei componenti delle Commissioni la decisione da assumere dev’essere rimessa al Consiglio Generale.

CAPITOLO VIII
IL COMITATO ESECUTIVO NAZIONALE

ART. 27 – Convocazione Comitato Esecutivo
La convocazione del Comitato Esecutivo e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno vengono effettuate dalla Segreteria Nazionale almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo che la convocazione stessa non contenga esplicita motivazione di urgenza.
La richiesta di convocazione straordinaria dell'Esecutivo da parte di almeno 1/3 dei componenti deve essere motivata e deve indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. La Segreteria Nazionale è tenuta a provvedere alla convocazione nei 15 giorni successivi alla richiesta. La Segreteria Nazionale, ove lo ritenga necessario, trasmette ai singoli componenti del Comitato gli schemi illustrativi degli argomenti all'ordine del giorno almeno 7 giorni prima della riunione, salvo il caso di convocazione d'urgenza.

CAPITOLO IX
LA SEGRETERIA NAZIONALE

ART. 28 – La Segreteria Nazionale
La convocazione della Segreteria Nazionale viene effettuata formalmente e con preavviso di 15 giorni dal Segretario Generale che in presenza di particolari necessità può convocarla d’urgenza anche a voce. La Segreteria regolamenta  la propria articolazione e divisione di compiti e di attività al fine di realizzare la maggior funzionalità dell’Organismo, previa delega formale da parte del Segretario Generale. Delle riunioni è tenuto regolare verbale. Per l’espletamento della sua attività la Segreteria Nazionale si può avvalere della collaborazione dei responsabili delle articolazioni associative previste dallo Statuto. La Segreteria Nazionale può partecipare alle riunioni degli Organismi di tutte le strutture a qualsiasi livello. Il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica, specificamente di Segretario Generale, Segretario Generale Aggiunto e componente di Segreteria, nell’ambito di una stessa struttura dell’Organizzazione, è di tre mandati (12 anni). I componenti di Segreteria a qualsiasi livello possono mantenere la carica sino al 65° anno di età a condizione che non siano titolari di pensione e non ricadano nella fattispecie dei tre mandati (12 anni). Il raggiungimento del 65° anno di età rappresenta causa di cessazione dalla carica di componente di Segreteria a qualsiasi livello. Nei processi di scorporo, fusione o accorpamento, il mandato ricoperto al verificarsi di uno dei predetti processi non concorre a determinare il periodo massimo, di cui al comma precedente, con i mandati precedentemente e successivamente ricoperti. Gli effetti di cui sopra operano nei confronti del medesimo dirigente esclusivamente per un solo mandato.

CAPITOLO X
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 29 – Competenze e potere
Fatte salve le competenze e le modalità di costituzione previste dall’art. 22 dello Statuto della Federazione Nazionale il Collegio dei Probiviri nell’espletamento delle proprie funzioni segue la procedura di cui al presente articolo. La convocazione del Collegio è effettuata dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di 2 componenti. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno 3 componenti. Il Collegio ha facoltà di regolamentare con norme interne le forme e le procedure della propria attività. Il potere d’iniziativa per l’attivazione delle sanzioni disciplinari di cui all’art. 22 dello Statuto Nazionale di Federazione è facoltà dei soci e delle strutture della CISL. La denuncia relativa va presentata entro il termine perentorio di 60 giorni al Collegio dei Probiviri. Essa va inoltre notificata a tutte le parti interessate a cura della parte che ha assunto l’iniziativa e a pena di improcedibilità, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. I ricorsi al Collegio dei Probiviri devono pervenire entro il termine perentorio di 60 giorni dall’evento in contestazione e debbono essere definiti entro il termine perentorio di 90 giorni dalla presentazione.

I limiti di cui sopra, ai fini della decadenza dei termini (60 giorni), non valgono per violazioni in atto al momento del ricorso. Nelle ipotesi di violazioni statutarie la denuncia deve avvenire entro 30 giorni dalla data del fatto. Decorso tale termine qualunque iscritto può adire, per l’omessa denuncia, il competente Collegio dei Probiviri per l’inizio dell’azione disciplinare.
In tale ipotesi il Presidente del Collegio comunica senza ritardo alla Segreteria competente l’inizio del procedimento. I ricorsi relativi alla gestione delle risorse e del patrimonio dell’Organizzazione devono pervenire entro 30 giorni dalla rilevazione dell’evento.
Ai ricorsi che hanno per oggetto i provvedimenti cautelari ed urgenti si applica la procedura dell’art. 22 dello Statuto Nazionale di Federazione. La sospensione cautelativa disposta dalla Segreteria competente deve essere ratificata dal Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla data del provvedimento di sospensione.
A tale fine l’Organismo che ha emesso il provvedimento di sospensione lo trasmette entro 48 ore dall’emissione, al Collegio competente per la ratifica. Il Presidente di tale Collegio convoca il Collegio entro le 96 ore successive. A tutte le parti va inoltre notificata, a cura del ricorrente e a pena di improcedibilità, copia del ricorso avanti al Collegio.

Ai fini del calcolo dei termini perentori di cui ai commi precedenti del Regolamento, sono da ritenersi validi i ricorsi presentati agli uffici postali entro il termine perentorio di 60 giorni dall’evento o dalla comunicazione della pronuncia, purché la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno risulti dalla ricevuta postale.
Le vertenze elettorali, relative alle elezioni degli Organismi, sono di competenza del Collegio. Le vertenze, riguardanti elezioni per delegati ai Congressi di qualunque ordine e grado, sono portate direttamente all’esame della Commissione  verifica  poteri   dell’istanza   congressuale   di   grado   superiore. Qualora il ricorso sia presentato ad un Collegio non competente il Collegio stesso rileva il difetto di competenza ed invia gli atti del ricorso all’Organismo competente dandone notizia al ricorrente ed agli eventuali controinteressati. In questo caso tutti i termini decorrono dalla data di ricevimento degli atti. La fase relativa alla decisione su eventuali conflitti di competenza sospende il decorso dei termini perentori di ricorso di cui al presente Regolamento. L’improcedibilità viene rilevata dal Collegio mediante ordinanza emessa nella prima seduta utile ed è notificata al ricorrente per l’integrazione del contraddittorio. L’ordinanza individua i controinteressati a cui il ricorso deve essere notificato e sospende i termini previsti per la pronuncia della decisione. Il ricorrente ha l’obbligo di integrare il contraddittorio entro 10 giorni dalla notifica dell’ordinanza, decorsi inutilmente i quali il Collegio emette ordinanza di archiviazione dichiarando l’estinzione del procedimento. In presenza di fatti nuovi e rilevanti debitamente provati la riapertura del procedimento può avvenire su richiesta di qualunque iscritto. A tal fine il  Collegio dei Probiviri, prima di qualsiasi giudizio di merito, delibera l’ammissibilità della richiesta valutando la non manifesta irrilevanza dei fatti nuovi.

ART. 30 - Collegio dei Sindaci
Fatte salve le competenze e le modalità di costituzione previste dall’art. 21 dello Statuto Nazionale della Federazione, il Collegio dei Sindaci anche a livello di Federazioni Regionali, Territoriali e Aree Metropolitane è costituito ed ha le stesse funzioni e prerogative, rispettivamente di competenza territoriale, del Collegio dei Sindaci Nazionale.

ART. 30-BIS Limite al mandato del Collegio dei Probi Viri e dei Sindaci
Ai sensi dell’Art. 17 comma 2 dello Statuto Confederale il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la carica di componente del Collegio dei Probiviri e di componente del Collegio dei Sindaci è di tre mandati (12 anni).

ART. 31 – Ricostituzione Collegi dei Probiviri e dei Sindaci
Il Consiglio Generale, in caso di impedimento definitivo di uno o più componenti del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Sindaci, provvede alla ricostituzione del "plenum" di tali Organismi con la sostituzione dei membri vacanti.

CAPITOLO XI COORDINAMENTI

ART. 32 – Organismi organizzativi
In applicazione dell’art. 8 dello Statuto di Federazione possono essere istituiti organismi operativi di vario tipo su iniziativa della Segreteria Nazionale che, nell’atto della formalizzazione, definirà composizione, modalità di funzionamento e tipologia delle tematiche specifiche inerenti all’aggregato collaborativo prescelto (Dipartimenti, Area, Comitati di Coordinamento, Consulte, Commissioni).

ART. 33 – Coordinamento Donne
Lo Statuto elaborato dal IV Congresso Nazionale di Federazione ha istituito il Coordinamento Nazionale delle Donne. La Segreteria Nazionale, su proposta del Segretario Generale, nomina una Coordinatrice Nazionale avente il compito di attuare, rispondendone direttamente al Segretario Generale, gli indirizzi politici ed operativi definiti dalla Federazione nell’ambito degli indirizzi generali confederali. Qualora se ne avvisasse la necessità può essere costituto un Direttivo ristretto composto da 5 lavoratrici scelte all’interno del Coordinamento Nazionale dal Segretario Generale su proposta della Coordinatrice Nazionale.
Resta facoltà della Segreteria Nazionale l’eventuale integrazione del suddetto Coordinamento Nazionale con altre lavoratrici iscritte ma non componenti del Consiglio Generale Nazionale della Federazione. Oltre all’attività primaria definita nello Statuto di Federazione, il Coordinamento Donne promuoverà la partecipazione femminile in tutti gli organismi di rappresentanza istituzionale (in particolare nell’attività dei Comitati Unici di Garanzia); concorrerà al proselitismo nell’area delle lavoratrici ed a sensibilizzare le associate per una assunzione diretta di responsabilità sindacale; diffonderà la cultura dell’uguaglianza tra i sessi combattendo ogni forma di discriminazione e violenza sui posti di lavoro.

CAPITOLO XII
POTERI E FUNZIONI DELLE STRUTTURE

ART. 34 – Funzioni
Fermi restando gli scopi e i compiti degli Organismi fissati dallo Statuto Nazionale alle strutture Regionali, Provinciali, Territoriali e Aziendali competono funzioni proprie di cui agli articoli successivi.

ART. 35 – Federazione Provinciale e Territoriale
Compete alla Federazione Provinciale e territoriale:
. a) la titolarità del tesseramento e lo sviluppo del proselitismo;
. b) la promozione, l’organizzazione e lo sviluppo delle rappresentanze associative Provinciali e Aziendali; 
. c) il coordinamento e il sostegno della componente associativa eletta o designata nelle RSU e dei delegati dei lavoratori alla sicurezza d'impresa (RSL - RLST);
. d) l'individuazione dei bisogni formativi e dei nuovi quadri dirigenziali;
. e) la gestione amministrativa autonoma delle risorse finanziarie nell’ambito delle quote contributive di propria competenza assicurando risorse adeguate al funzionamento delle SAS;
. f) la titolarità della contrattazione integrativa, in collaborazione con le Segreterie SAS e le RSU, in quanto agenti negoziali sulle materie ad esse delegate dalla contrattazione collettiva nazionale; la Segreteria Provinciale
può delegare l’aspetto della contrattazione integrativa alle singole SAS;
. g) la predisposizione del bilancio annuale preventivo e consuntivo da trasmettere entro i termini e le modalità stabilite dalla Segreteria Nazionale.

ART. 36 – Federazione Regionale-Interregionale
Compete alla Federazione Regionale:
. a) la rappresentanza e la funzione politica e Organizzativa per la gestione  degli accordi e delle politiche regionali;
. b) il coordinamento della politica contrattuale delle strutture Provinciali con riferimento a quella Regionale;
. c) la promozione e lo sviluppo della contrattazione e/o concertazione con riferimento alle Istituzioni Regionali ed in particolare nei procedimenti relativi allo sviluppo e alla programmazione del sistema universitario regionale;
. d) il coordinamento e il supporto alle strutture Provinciali in materia di tesseramento e proselitismo su scala regionale nonché della formazione sindacale, d’intesa con la struttura Nazionale;
. e) la rappresentanza politica e contrattuale nelle strutture Provinciali che ai sensi dell’art. 32 dello Statuto della Federazione CISL Università Nazionale sono prive degli Organismi statutari;
. f) la gestione delle risorse finanziarie delle quote contributive di propria competenza;
. g) la predisposizione del bilancio annuale preventivo e consuntivo consolidato e del bilancio sociale secondo le modalità previste dall’art.73 del Regolamento Confederale.

ART. 37 – Composizione delle strutture Regionali-Interregionali, Provinciali, Aree Metropolitane
Per la composizione degli Organi delle Strutture Regionale e interregionali si rinvia all’art. 24 dello Statuto Nazionale della Federazione Per la composizione degli Organismi delle Strutture Provinciali e Aree Metropolitane si rinvia all’art. 25 dello Statuto Nazionale. Oltre che nella Segreteria Nazionale anche nelle strutture Regionali, Interregionali, Provinciali, Aree Metropolitane e Aziendali la composizione della Segreteria dovrà prevedere almeno una presenza femminile.

PARTE IV
GESTIONE DELLE RISORSE E DEL PATRIMONIO

CAPITOLO XIII RESPONSABILITA' E COMPETENZE

ART. 38 – Quota associativa
Il Consiglio Generale Nazionale è l’organo competente a fissare l’ammontare della quota contributiva individuale nonché le modalità di riscossione della stessa.

ART. 39 – I beni mobili ed immobili
I beni mobili ed immobili, a qualsiasi titolo acquisiti e costituenti il patrimonio della Federazione CISL Università e degli Enti dalla stessa promossi devono essere, a seconda della loro natura, registrati ed inventariati. A tal fine è istituita, a livello nazionale, la “Anagrafe degli immobili” con il compito di censire tutte le proprietà immobiliari, intendendosi sia le proprietà dirette, che quelle degli enti, delle associazioni, delle società e delle fondazioni, ove esistenti, collaterali alla CISL. Di tali beni la Federazione Nazionale dispone per il perseguimento delle proprie finalità statutarie, procedendo alla stipulazione di negozi giuridici e alla costituzione degli strumenti necessari per una buona gestione del patrimonio stesso. La titolarità di ogni bene mobile ed immobile appartiene esclusivamente alla Federazione Nazionale o alle singole Strutture di essa. Le persone fisiche, che, per i poteri alle stesse conferiti dagli Organismi statutari, interverranno in negozi giuridici e manifestazioni di volontà aventi comunque attinenza al patrimonio della Federazione Nazionale e delle sue Strutture, dovranno in ogni caso specificare negli atti relativi la qualità nei limiti  della  quale  esse  agiscono. Dei beni di qualsiasi natura, dislocati presso le Strutture Provinciali, sono responsabili i
rappresentanti legali delle rispettive strutture che dovranno altresì uniformarsi, per quanto attiene a ogni atto avente implicazioni patrimoniali, al disposto di cui al precedente comma del presente articolo.

ART. 40 – Responsabilità delle Strutture Statutarie
Le singole strutture attraverso il proprio Titolare del trattamento dei dati personali e i Responsabili del trattamento, se nominati, dovranno mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) n. 2016/679 e s.m.i., e porre in essere tutti i dovuti adempimenti normativi in materia di privacy per garantire la tutela dei diritti e le libertà degli interessati coinvolti nelle attività di trattamento. Analogamente le singole strutture sono tenute al rispetto delle norme previste dal decreto legislativo 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro) e successive modifiche.
Le singole Strutture rispondono delle obbligazioni assunte, nei limiti delle competenze e dei fini statutari, dai rappresentanti legali delle medesime succedutisi nel tempo. I rappresentanti legali rispondono personalmente e in solido con le strutture medesime, a norma dell'articolo 38 del codice civile, per le obbligazioni da essi fatte assumere alla struttura che rappresentano. I rappresentanti legali rispondono personalmente nei confronti della Federazione Nazionale stessa, per gli atti da essi  compiuti  nell'esercizio  delle  loro  funzioni. Essi parimenti rispondono, in ogni caso, dei danni patrimoniali di qualsiasi specie, causati per colpa grave da loro azioni od omissioni, alle Organizzazioni da loro rappresentate. Pertanto le strutture della Federazione a qualsiasi livello dovranno attivare apposite polizze assicurative per le/i proprie/i dirigenti elette/i, a copertura dei rischi “professionali” derivanti dalla carica elettiva.

CAPITOLO XIV BILANCI

ART. 41 – Bilanci
L’elaborazione dei bilanci annuali, preventivi e consuntivi, dev’essere fatta da tutte le Strutture della Federazione, in conformità alle norme e alla modulistica diramate dalla Confederazione; detti bilanci devono essere approvati dai competenti Organismi delle Strutture Provinciali, Aree Metropolitane e Regionali
nei termini e secondo le modalità stabilite dal Regolamento Confederale e trasmessi in copia per gli adempimenti statutari.

PARTE V
ATTIVITA’ ISPETTIVA E GESTIONE STRAORDINARIA

CAPITOLO XV ISPEZIONI

ART. 42 – Ispezioni
La Segreteria Nazionale ha facoltà di effettuare, attraverso i suoi uffici, controlli o ispezioni nei riguardi delle strutture Regionali, Provinciali. Le ispezioni sono promosse nell’interesse delle strutture e degli associati e vengono disposte con una comunicazione scritta della Segreteria Nazionale. Delle ispezioni devono essere redatti, di volta in volta, regolari verbali. Le ispezioni e le rilevazioni risultanti dai relativi verbali non costituiscono sanatoria a nessun effetto di eventuali irregolarità riscontrate.

CAPITOLO XVI GESTIONI STRAORDINARIE

ART. 43 – Gestione straordinarie
Le gestioni straordinarie sono regolamentate ai sensi degli artt. 28,29,30,31 e 32 dello Statuto Nazionale di Federazione. La Segreteria Nazionale è competente per le predisposizioni di tutti gli atti afferenti alle gestioni straordinarie in oggetto. Il Commissario di cui all’art. 28 dello Statuto Nazionale, deve provvedere al suo mandato ed a promuovere i provvedimenti per la ricostituzione degli Organismi democratici entro il termine fissato dal Comitato Esecutivo, che non può comunque superare 1 anno.
Quando non siano venute meno le cause o non sia stato possibile provvedere alla ricostituzione degli Organismi anche per instabilità politica, il Commissario può chiedere una proroga del mandato, che non potrà comunque protrarsi oltre 6 mesi. La proroga è concessa qualora il Commissario dimostri di aver compiuto gli atti necessari alla ricostituzione degli Organismi.
Al termine del mandato, ove gli Organismi non siano stati costituiti, il Commissario decade dall’incarico. Gli atti eventualmente posti in essere dal Commissario decaduto sono nulli e gli effetti a lui imputabili.
Il Comitato Esecutivo preso atto dell’avvenuta decadenza provvede a nominare un Commissario ad acta di cui all’art. 30 dello Statuto con il compito di compiere tutti gli atti utili alla ricostituzione degli Organismi nel termine improrogabile di giorni 90 dalla nomina ed alla gestione temporanea delle attività.

ART. 43-BIS Facoltà della Reggenza
Dopo il comma 1 dell’art. 32 dello Statuto è inserito il seguente comma: “Al Reggente, durante il mandato, sarà consentito nominare, con funzioni anche di organismo delegato, un apposito “comitato” che potrà operare nei limiti dell’incarico conferito”.

PARTE VI
ADEGUAMENTI STATUTARI E REGOLAMENTARI

CAPITOLO XVII OBBLIGHI DI ADEGUAMENTO

ART. 44 – Norma finale
Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono, in quanto applicabili, le norme previste dallo Statuto Confederale CISL, e relativo Regolamento applicativo, e dallo Statuto Nazionale della Federazione CISL Università.